Nel mese di ottobre 2022 entreranno in vigore il DM 01/09/21, DM 02/09/21, DM 03/09/21 relativi ai:
- Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
- Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio;
- Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro;
ai sensi dell’articolo 46, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con questi vengono stabiliti criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indicano le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
In buona sostanza tutte le attività, con dipendenti e/o soci lavoratori, esentate in precedenza.
Valutazione del rischio di incendio
Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio, in tutte le attività con dipendenti e/o soci lavoratori, in relazione alla complessità del luogo di lavoro.
La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
- individuazione dei pericoli d’incendio;
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
In seguito alla valutazione del rischio, vanno adottate misure antincendio specifiche fra cui:
- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco,
- attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- apposizione di segnaletica di sicurezza;
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
- adottare un piano di evacuazione.
Devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:
a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici.
Inoltre, vanno eseguite periodicamente simulazioni di esodo in caso di emergenza in tutte le attività, comprese quelle a basso rischio se l’attività ha più di 10 lavoratori o più di 50 occupanti (ad esempio ristoranti, negozi e simili).
La mancanza dei requisiti su esposti, in caso di verifiche, può comportare la sospensione dell'attività.
Si ricorda inoltre che in tutte le attività, anche a basso rischio, deve essere presente l'Addetto al Primo Soccorso e antincendio, da ottobre quest'ultimo, anche nelle attività a basso rischio dovrà seguire una prova pratica nell'uso degli estintori.
Per informazioni e assistenza contattare l'Ufficio Sicurezza Confesercenti.